Art. 2.

      1. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento dei voti» sono sostituite dalle seguenti: «del 4 per cento dei voti»;

 

Pag. 4

          b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Alle liste che non hanno superato la soglia del 4 per cento dei voti è comunque attribuito un rimborso elettorale di 1 milione di euro, detratto dal complessivo ammontare del rimborso elettorale, ripartito in proporzione ai voti conseguiti».